Art. 10.

      1. È istituita, a carico degli istituti di vigilanza, la cassa soccorso per le guardie particolari giurate, con funzioni di assistenza nei confronti delle guardie particolari giurate e delle loro famiglie, in condizioni di bisogno per motivi inerenti al servizio svolto.
      2. Le forme e i modi del funzionamento della cassa soccorso sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 4.